Sentenza sulla svalutazione degli immobili

Da FORUM ELETTROSMOG NAZIONALE INDIPENDENTE http://it.groups.yahoo.com/group/forum-elettrosmog/join 

Roma, 12 dicembre 2004.

Inviamo il testo della sentenza n. 1430 del 5/5/04 emessa dal Tribunale di Modena, pubblicata il 6/9/04, che conferma la svalutazione di immobili vicino a sorgenti di campi elettromagnetici. In questo caso linee di trasmissione dell'energia elettrica.
Probabilmente è già stata pubblicata su questo Forum, ma in ogni caso può essere utile per chi non la conosce ancora.
Raffaele Capone - Coordinamento dei Comitati di Roma Nord

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA

Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 303/2000 R. G.

promossa da

Zini Lorenza, Zini Giorgio, Panini Olga

- Attori -
rappresentati e difesi dall'Avv. A. Giunta del Foro di Modena

CONTRO

Enel Distribuzione S.p.a.

- Convenuto -

rappresentato e difeso dagli Avv. G. De Vergottini, C. Caturani e Luigi Carbone
del Foro di Bologna;

in punto a: immissioni.

All'udienza del 12/2/04 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino
al 10/4/04 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 30/4/04 per il
deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:

per parte attrice:

"- in via principale: accertare e dichiarare che i cavi della linea elettrica
sovrastanti l'abitazione dei sigg.ri Zini generano un campo elettromagnetico
eccedente la normale tollerabilità in relazione alla natura dei luoghi, alle
persone e/o cose ivi dimoranti, e conseguentemente condannare la società ENEL
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a cessare dette
immissioni, disponendo che la condotta elettrica che sovrasta l'abitazione degli
attori, venga trasferita altrove a spese e cura della convenuta;
conseguentemente disporre a carico della convenuta ed a sua cura e spesa
l'adozione degli accorgimenti tecnici ritenuti idonei al caso di specie per
evitare l'esposizione al campo elettromagnetico degli attori e della loro
famiglia, sussistendo una intollerabilità ai valori generati da detto
elettrodotto;

- in ogni caso: condannare altresì la società convenuta, nella persona del
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali compreso il deprezzamento economico della limitrofa proprietà
degli attori nella misura da quantificarsi in un separato giudizio;
- in subordine: nella denegata ipotesi, in cui dette onde elettromagnetiche
siano ritenute entro la normale tollerabilità, o comunque tollerabili, in
relazione alle esigenze della produzione e sempre comunque nel rispetto del
diritto primario ed assoluto alla salute, dire tenuta e condannare l'ENEL
S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare agli
attori un equo indennizzo per il deprezzamento conseguente subito dall'intera
proprietà Zini, e/o per l'aggravio di servitù di elettrodotto da quantificarsi
in un separato giudizio.

- Con vittoria di spese, competenze e onorari.";

per parte convenuta:

"conclude per il rigetto delle domande attrici e in subordine per la cessazione
della materia del contendere a seguito del nuovo assetto normativo in essere
come illustrato all'udienza del 30.9.03".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione in data 28.12.1999, notificato il 30.12.1999, Lorenza
Zini, Giorgio Zini, Olga Panini convenivano in giudizio la società ENEL SPA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire condannare la società
ENEL Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a cessare immissioni
elettromagnetiche intollerabili, disponendo che la condotta elettrica che
sovrasta l'abitazione degli attori venisse trasferita altrove a spese e cura
dell'ente convenuto, nonché sentire condannare lo stesso ente convenuto al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il
deprezzamento economico della limitrofa proprietà degli attori; ovvero, in
subordine, sentire condannare l'ENEL SPA, a corrispondere agli attori un equo
indennizzo per il deprezzamento conseguente subito dall'intera proprietà e per
l'aggravio di servitù di elettrodotto.

II. Con comparsa ritualmente depositata, in data 15.03.2000 si costituiva in
giudizio la ENEL SPA, la quale chiedeva la reiezione delle domande proposte
dagli attori.

In data 13.10.2001 veniva introdotto dagli attori, in corso di causa,
procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. stante il protrarsi dei
disturbi fisici lamentati dall'attrice Zini Lorenza, che si erano ulteriormente
aggravati con conseguente interruzione della gravidanza.

La società ENEL SPA si costitutiva con memoria difensiva con la quale chiedeva
di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, non ricorrendo
nel caso di specie requisiti richiesti dall'art. 700 c.p.

All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza in data 24/1/02 il
Giudice istruttore rigettava il ricorso cautelare sulla base delle
considerazioni contenute nel provvedimento che di seguito si riporta per esteso.

<<(omissis)

osservato che:

per quanto concerne la tutela della salute, non sussiste l'apparente fondatezza,
anche a seguito della delibazione necessariamente sommaria della presente
cognizione cautelare, della pretesa da farsi valere nel successivo giudizio, in
quanto:

- nessuna prova é stata fornita in ordine alla violazione di regole preventive e
tecniche nella costruzione degli impianti, tale da comportare pericolo di
emissioni imprevedibililmente diverse da quelle per le quali sono state
effettuate misurazioni;

- il danno temuto si può, dunque, ragionevolmente fondare soltanto sulla
nocività in sé e per sé, ed a prescindere dalla loro entità, dei campi magnetici
prodotti dall'elettrodotto in funzione, in zona prossima agli impianti;

- la valutazione della nocività alla salute dei soggetti residenti nelle
vicinanze degli impianti richiede l'apprezzamento della possibilità di lesione
del diritto di salute dei predetti, in considerazione della nocività della
vicinanza costante ai campi magnetici prodotti da impianti elettrici, ben nota
sia al legislatore nazionale ed internazionale che alla giurisprudenza, ma ciò
non é conseguenza automatica della semplice situazione di contiguità spaziale
con qualunque campo magnetico, dovendosene valutare le caratteristiche, ed a tal
fine sono fissati i noti limiti normativi;

- risultano nel caso di specie rispettati i limiti imposti dalla normativa di
settore (D.P.C.M. 23/4/92, 100 microtesla), come si ricava sia dalla relazione
Arpa del 1998 che dalle misurazioni effettuate dal consulente di parte
ricorrente; viceversa risultano superati i limiti, grandemente inferiori,
fissati dalla normativa regionale relativa ai valori previsti per la
realizzazione di nuovi impianti elettrici in luoghi destinati a permanenza
prolungata di persone (Legge Regione Emilia Romagna n. 30/2000 e deliberazione
della Giunta Regionale 20/2/01, n. 197: 0,2 microtesla), che appunto individua
come valore di cautela quello di 0,5 microtesla e come obiettivo di qualità da
raggiungere quello di 0,2 microtesla;

- è vero che i limiti imposti dalla normativa statale di settore non possono
essere ritenuti esaustivi della tutela della salute e non è precluso
l'intervento giudiziario ove l'effetto nocivo per la salute risulti provato
anche per valori diversi da quelli normativamente previsti;

- tuttavia, in assenza di superamento dei limiti normativi, la dedotta nocività
deve essere oggetto di effettivo accertamento, dovendo il giudizio di
pericolosità dell'esposizione essere fondato, quanto meno, su una situazione di
probabilità od apprezzabile possibilità sul piano causale, se non altro per la
necessità di determinare il grado di normale tollerabilità e la soglia di
intollerabilità dell'immissione elettromagnetica;

- d'altra parte, anche in sede penale, in assenza di prova certa circa
l'effettiva nocività, si esclude la configurabilità del reato di cui all'art.
674 c.p.;

- in caso, poi, di rilevante discrepanza tra i limiti posti da due diverse
normative (a prescindere dalla loro diversa collocazione sul piano delle fonti
del diritto), di epoche diverse e con oggetto e finalità diverse, assume
particolare rilievo l'accertamento concreto della nocività dell'esposizione,
posto che il livello di assoluta cautela, tale cioè da escludere ogni effetto
rilevante per l'organismo e quindi la salute umana, è nozione diversa dal
livello di non nocività per l'organismo stesso, come dimostrato dalla stessa
rilevante differenza di soglia di rilevanza tra le due normative, per cui, ai
fini della determinazione della normale tollerabilità di cui al dettato
normativo, non può prescindersi da un'indagine attendibile sul nesso causale
rispetto all'evento temuto, in relazione ai due valori così diversi;

- nel caso di specie, non risultando superati i limiti normativi statali, e
mancando un effettivo accertamento della pericolosità nel caso concreto, deve
ritenersi allo stato insussistente (salvo sempre la possibilità di rigorosa
prova contraria) il pregiudizio temuto, per la ragionevole innocuità della
collocazione e dell'esercizio degli impianti (che, non essendo di nuova
costruzione, non rientrano nella previsione della normativa regionale);

- dunque, pur non essendo affatto escluso che a diversa conclusione possa
giungersi nell'ambito del processo di merito, all'esito di approfondimenti da
esperirsi propriamente nell'indicata sede, il procedimento urgente introdotto ai
sensi dell'art. 700 C.p.c. non è, quindi, ammissibile in quanto, a prescindere
dalla sussistenza di altri requisiti (come un pregiudizio imminente ed
irreparabile), non sussiste il requisito dell'apprezzabile fondatezza della
pretesa di cui é richiesta tutela cautelare (cosiddetto "fumus boni juris"), ed
il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento per insussistenza di un
presupposto essenziale; (omissis)>>.

Pertanto, nella sede cautelare in corso di causa è stata negata tutela per
l'assenza di prova circa l'effettiva nocività delle immissioni, prova per
l'acquisizione della quale era necessario compiere la lunga e complessa
istruttoria che è stata svolta nel corso del giudizio di merito.
Avverso la suddetta ordinanza veniva proposto in data 15/02/2002 reclamo ai
sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., poi rigettato dal Collegio in data
27/02/2002 per mancanza di prova in merito al requisito del fumus boni iuris.

III. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione
prodotta ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

All'udienza del 12/2/04 venivano, quindi, precisate le conclusioni sopra
trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali
e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In estrema sintesi, parte attrice lamenta che dall'elettrodotto posizionato
sopra la propria abitazione provengono immissioni elettromagnetiche nocive; ha,
quindi, chiesto l'emissione dei provvedimenti necessari per la cessazione delle
immissioni stesse o quantomeno per la loro riduzione entro i limiti della
tollerabilità; inoltre, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti, da liquidarsi in separato giudizio; ha, pertanto,
richiamato le norme di cui agli artt. 844 e 2043 e segg. C.c..

2. La giurisprudenza di merito ha affrontato da lungo tempo la materia delle
immissioni nocive per la salute e vi sono state numerose pronunce pretorili e di
Tribunale che hanno concesso, ad esempio, l'inibitoria di immissioni ai sensi
dell'art. 700 C.p.c., a tutela del diritto alla salute dei proprietari o dei
titolari di un diritto di godimento su fondi contigui a fonti di immissioni ai
sensi dell'art. 844 C.p.c. (cfr. Pret. Monza 15/6/76; Pret. Vigevano 6/4/78 e
22/3/85; Pret. Thiene 13/10/84, Pret. Verona 29/6/84, Pret. Castrovillari
16/2/91; Pret. Milano, 18/2/93, in: Arch. locazioni 1994, 391).
Già in queste pronunce era presente il riconoscimento di un'autonoma azione
inibitoria a tutela del diritto alla salute inteso quale diritto della
personalità fondato sull'art. 32 Cost. e, quindi, l'esperibilità dell'azione
inibitoria come rimedio preventivo generale a tutela di tutti i diritti
assoluti. Anche la Corte di cassazione è giunta da tempo al riconoscimento del
diritto alla salute come diritto tutelabile in via immediata ad iniziativa degli
interessati ed autonomamente (cfr. Cass. 9/3/79, n. 1463; 6/10/79, n. 5172;
30/7/84, n. 4523; 11/2/85, n. 1130) prima che la Corte costituzionale con la
sentenza n. 184 del 14/7/86 tracciasse le linee maestre dell'inquadramento
costituzionale della materia, e successivamente l'indirizzo non è più stato
abbandonato. La giurisprudenza si è particolarmente sviluppata in riferimento
alle immissioni sonore, per le quali si sono raggiunti già da tempo alcuni
risultati più o meno unanimemente riconosciuti ed utilizzati dal diritto
vivente.
Diverso è stato il percorso giurisprudenziale di tutela delle immissioni

elettromagnetiche, per le incertezze scientifiche della materia di specie.

3. Tuttavia, la giurisprudenza ha raggiunto alcune acquisizioni comuni
all'intero campo della tutela dalle immissioni nocive. In particolare, è stato
osservato che il bene salute deve ritenersi comprensivo non solo dell'incolumità
fisica ma anche del benessere psichico dell'individuo e di tutto ciò che vale a
costituire la "qualità" stessa della vita, intesa come esaustiva realizzazione
della persona umana nella totalità e globalità delle sue manifestazioni e dei
suoi valori.

Inoltre, l'evoluzione delle conoscenze scientifiche consente il continuo
aggiornamento dell'ambito di operatività dell'art. 844 C.c., che, pertanto, oggi
non va riferito esclusivamente alle immissioni immediatamente avvertibili su un
piano "organolettico", con i cinque sensi dell'essere umano, ma comprende anche
quelle immissioni che, seppur non percepibili come sopra indicato, ma
scientificamente note e strumentalmente rilevabili, sono idonee comunque, anche
solo in prospettiva (purché reale, e non solo putativa), in termini di semplice
rischio e non già di vulnus, ad influire in modo lesivo sull'organismo umano
(cfr., ad es., Trib. Como, 30/11/01, in: Giur. mer. '02, 1270). Ad esempio, non
potrebbe disconoscersi la potenzialità nociva di un'esposizione rilevante ad
emissioni di elementi radioattivi, seppur percepibili soltanto in via
strumentale, essendo questo fenomeno ormai entrato, in certa misura, nell'ambito
del comune patrimonio di conoscenze; per altre categorie di immissioni occorre,
ovviamente, un ausilio scientifico. In termini giuridici, comunque, quanto sopra
si traduce nel rilievo che le immissioni di onde elettromagnetiche rientrano nel
campo di applicabilità dell'art. 844 C.c. in quanto il concetto di "simili
propagazioni" non può essere ristretto alle sole immissioni immediatamente
avvertibili dall'essere umano con i cinque sensi.

4. Le immissioni intollerabili di onde (siano esse sonore o d'altra natura)
portano all'attenzione il fenomeno immissivo non già per le lesioni organiche
che possano, in ipotesi, provocare immediatamente nell'organismo umano, ma
proprio per la capacità di talune immissioni di alterare l'equilibrio della
persona, intesa come tale nella sua interezza e nella complessità delle
dinamiche proprie di un organismo biologico, cioè come soggetto teso a
realizzare, come d'ordinario, le sue funzioni psichiche, ed ad espletare le
attività rispondenti all'esercizio delle sue qualità soggettive e sociali, fino
ad apprestare tutela anche alla lesione di beni come la serenità personale
dell'individuo, ossia all'alterazione del benessere psico-fisico, dei normali
ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto
danneggiato.

Le immissioni intollerabili di onde, inoltre, pongono il problema degli effetti
a lunga scadenza (o latenza) per l'organismo umano, e portano in primo piano la
rilevanza della distinzione tra "integrità fisica dell'individuo" ed una nozione
più estesa del bene "salute", comprendente il benessere psichico, la qualità
della vita, anche di relazione, ed i valori della persona, beni la cui lesione
può integrare danno illecito, ed alla sua salute, anche in assenza di lesioni
immediatamente obiettivabili.

Come già rilevato, qui viene in rilievo una nozione di danno biologico che
prescinde dalla effettiva sussistenza di menomazioni organiche dell'integrità
psicofisica della persona umana e riguarda, invece, la compromissione della
salute nel lato senso sopra indicato; in sintesi, comprensivo di tutte le
potenzialità dell'integrità psicofisica, del normale esercizio, cioè, delle
qualità del soggetto, tanto che l'intollerabilità delle immissioni che abbiano
un effetto accertato sull'organismo umano nei sensi sopra indicati, non può che
considerarsi una fattispecie produttiva del danno alla salute.

5. Occorre, quindi, verificare la ricorrenza nel caso di specie dei requisiti
indispensabili per l'accoglimento della domanda.
Quanto al pericolo di danno alla salute occorre, anzitutto, esaminare il
concetto di "normale tollerabilità" dell'immissione.

La Corte di cassazione in alcune occasioni (cfr. ad es. Cass. II, 6/1/78, n. 38)
ha affermato che la valutazione della normale tollerabilità va fatta secondo
indici oggettivi.

Ove poi, come nel caso di specie, l'entità delle immissioni muti nell'arco della
giornata, la valutazione andrà condotta con riferimento sia agli effetti
complessivi dell'esposizione, in relazione alla durata della stessa, che in
riferimento alle potenzialità lesive dei valori massimi di intensità, per quanto
di breve durata.

Ciò posto, deve, quindi, stabilirsi se può fondatamente ritenersi che
l'immissione in questione sia intollerabile, ad a tal fine occorre individuare
un limite oltre il quale l'immissione assume tale connotazione.

6. Nel far ciò va, in primo luogo, ribadito il criterio ermeneutico e di
giudizio ormai consolidato in giurisprudenza (si veda in particolare la
giurisprudenza penale in tema di inquinamenti, in particolare idrici, e quella
civile in tema di immissioni sonore) secondo cui l'emanazione di standards
normativi (nella specie, cfr. il D.P.C.M. 23/4/02, 100 microtesla, e D.P.C.M.
8/7/03, 10 microtesla come soglia di attenzione) pone un limite di
"accettabilità" dell'immissione che deve indubbiamente essere tenuto presente
nella valutazione concreta della tollerabilità delle immissioni agli effetti
dell'art. 844 C.c., ma che l'atto normativo, in tal caso, non può precludere una
valutazione in concreto di intollerabilità, atteso anche che l'integrità della
persona ed il bene primario della salute non possono essere valutati in termini
esclusivamente fisici e materialmente constatabili in modo universale e
differenziato. D'altra parte un diritto primario della personalità non può,
comunque, essere inciso negativamente da una disposizione normativa secondaria,
d'ordine regolamentare; inoltre, nel caso di specie, detta normativa persegue
finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la Pubblica
amministrazione, essendo destinata a fissare <di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione
di fasce di rispetto per gli elettrodotti>> (cfr. art. 4, 2° c., lett. A) della
L. n° 36/01), e perciò le disposizioni in essa contenute né escludono
l'applicabilità dell'art. 844 C.c. nei rapporti tra i privati proprietari di
fondi vicini, né limitano la portata degli artt. 2043 e segg. C.c..
In particolare, si ritiene che anche i limiti previsti dal D.P.C.M. D.P.C.M.
8/7/03 non possano modificare il quadro giuridico di cui agli artt. 844 C.c. e
2043 C.c., direttamente riconducibili all'art. 32 Cost., per cui il superamento
della soglia di intollerabilità è da accertarsi in concreto ad opera del
giudice, in relazione ad un determinato effetto immissivo. Pertanto, non
determinano nemmeno alcuna cessazione della materia del contendere, come
sostenuto da parte convenuta.

L'orientamento espresso, peraltro, è, come già accennato, conforme ad un
consolidato orientamento in materia di inquinamento idrico, per il quale è stato
a suo tempo chiarito che l'osservanza dei limiti di cui alle normative
pubblicistiche di tutela delle acque non vale ad escludere, di per sé, il
giudizio circa l'intollerabilità ed illiceità della immissioni inquinanti (Cass.
S.U. 18/7/86, n. 4633; per la materia della tollerabilità delle immissioni
rumorose nei rapporti tra privati si veda, ad es., Cass. III, 3/2/99, n. 915 e
Cass. II, 18/7/01, n. 5697).

7. Premesso quanto sopra, la giurisprudenza di merito e di legittimità non hanno
ancora individuato in modo definitivo un limite obiettivo oltre il quale
ritenere eccedenti la normale tollerabilità le immissioni elettromagnetiche; un
precedente di merito particolarmente pertinente al caso di specie è, comunque,
quello del Tribunale di Como, citato dalle parti, secondo cui le immissioni di
onde elettromagnetiche prodotte da un elettrodotto sono intollerabili ai sensi
dell'art. 844 c.c. quando superano il parametro di 0,3 - 0,4 microtesla di campo
magnetico (Trib. Como, 30 novembre 2001 e 22 gennaio 2002, in: Riv. giur.
ambiente 2002, 576 e in: Giur. merito 2002, 1270), sicché la rilevazione di
campi elettromagnetici originati da elettrodotti di intensità superiori a quelle
indicate (precisamente, 0,3 microtesla), giustifica l'intervento dell'autorità
giudiziaria ai sensi dell'art. 844 C.c., volto ad ordinare le misure
tecnicamente idonee per la riconduzione del rischio a livelli di normalità.
Detta pronuncia integra certamente un utile punto di confronto e di riferimento.
La questione, comunque, è stata oggetto di specifico approfondimento da parte
dei consulenti tecnici nominati, che hanno rimesso al Giudice istruttore un
elaborato di solide basi scientifiche, di grandi rigore logico ed obiettività, e
di indubbio spessore tecnico, con il complessivo risultato di fornire un ausilio
scientifico che merita piena adesione ed affidamento, non superato dalle
controdeduzioni tecniche di parte. Significativa, come si vedrà, è la
conclusione a cui si perviene quanto alla soglia di pericolosità in microtesla,
sostanzialmente omogenea a quella indicata nel precedente del Tribunale di Como
sopra menzionato.

Ai consulenti era stato posto il seguente quesito:

effettuati i rilievi che ritengano necessari ed opportuni, esperite tutte le
indagini necessarie anche presso pubblici uffici eseguito sopralluogo se
necessario e posta in essere ogni altra attività di indagine ritenuta utile,
tenuto conto degli standards normativi vigenti:

1. se, tenuto conto della distanza tra l'elettrodotto in oggetto e le abitazioni
degli attori, il livello di esposizione a campo elettromagnetico generato dal
passaggio di energia sia capace di creare pregiudizio alla salute degli stessi,
specificando, per quanto possibile, in che misura e in relazione a quali
conseguenze;

2. se del caso, illustrino e specifichino le differenze di pericolo per la
salute in relazione all'età delle persone, distinguendo tra adulti e bambini e,
in particolare, la fase prenatale;

3. se il predetto livello di esposizione a campo elettromagnetico abbia avuto,
in considerazione anche della durata ed intensità della esposizione, efficacia
causale in relazione agli episodi abortivi relativi alla persona dell'attrice
Lorenza Zini;

4. in caso di accertamento di pericolo per la salute, quali siano le precauzioni
e gli interventi idonei ad eliminare, al di là di ogni ragionevole dubbio in
considerazione delle attuali conoscenze, i rischi per la salute in riferimento
al tipo di impianto in oggetto.>>

8. La consulenza si compone, anzitutto, di un'ampia parte introduttiva che, pur
costituendo un riassunto delle conoscenze scientifiche attuali in materia in
campo internazionale, consiste in un'ampia disamina della letteratura
specialistica, considerato che il numero di lavori pubblicati sull'argomento è
"largamente superiore al migliaio". La consulenza, anzitutto, dà doverosamente e
consapevolmente atto dell'assenza, allo stato attuale delle conoscenze, di
conclusioni indiscutibili nella presente materia nell'ambito scientifico,
rilevando che: significativi margini di incertezza riguardo alla capacità dei campi elettrici,
magnetici o elettromagnetici di indurre effetti avversi nell'uomo (intesi come
alterazioni significative dello stato di salute) in seguito ad esposizioni
croniche ai bassi livelli di campo (ovvero quelli a cui in normali situazioni è
esposta la popolazione generale ed anche, nella sua grande maggioranza, la
popolazione lavorativa; Gobba et al, 2000; 2000b), anche se l'orientamento
attuale prevalente è quello favorevole ad una maggiore cautela, in quanto stanno
progressivamente prendendo consistenza le indicazioni su alcuni possibili
effetti>>. Quindi, procede, con metodo assolutamente condivisibile, a:
<<...riportare le conclusioni di recenti rassegne della letteratura scientifica
condotte da autorevoli gruppi di esperti quali lo Standing Committee on
Epidemiology dell'ICNIRP (ICNIRP, 2001) o l'Advisory Group on Non-ionising
Radiation del National Radiological Protection Board britannico, coordinato da
Richard Doll (NRPB, 2001a), ed alcuni studi epidemiologici pubblicati
successivamente alla stesura di tali testi; vengono inoltre riportate le
posizioni ufficiali recentemente assunte da alcune e prestigiose istituzioni,
quale la Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).>>.
Dapprima la consulenza esamina gli effetti cancerogeni su adulti e bambini,
confermando, in sintesi, la classificazione (della IARC) dell'esposizione a
campi magnetici ELF come "possibile cancerogeno", con effetti accertati, in
particolare, per la popolazione infantile per quanto riguarda una specifica
forma tumorale, ovvero la leucemia infantile.

Secondo la consulenza i dati epidemiologici permettono anche di ipotizzare che
tale rischio non sia genericamente insito nella esposizione ambientale,
indipendentemente dal livello di campo, ma sia sostanzialmente limitato alla
popolazione infantile con esposizioni maggiori di 0.3-0.4 µT (corrispondente ad
una quota relativamente limitata della popolazione generale, inferiore all'1%).
Inoltre, sempre in base ai dati epidemiologici, è anche possibile stimare la
entità presumibile del rischio di sviluppare leucemia infantile connesso con la
esposizione a livelli di campo magnetico superiori a 0.4 µT: il Rischio Relativo
associato a tale esposizione è di 2 (Intervallo di Confidenza 1.24-3.13),
pertanto si può concludere che un bimbo che vive in un ambiente tale da indurre
livelli ponderati di campo superiori a 0.4 µT ha un rischio doppio di leucemia
infantile rispetto ad un bambino che vive in un ambiente caratterizzato da una
esposizione inferiore (ovvero la grande maggioranza della popolazione nel nostro
Paese).

Quindi, la consulenza esamina gli effetti sulla gravidanza, con specifico
riferimento alle relazioni fra esposizione in gravidanza a campi magnetici e
aborto spontaneo, rilevando che alcuni lavori scientifici l'ipotesi di una relazione fra campo magnetico ELF e rischio di aborto spontaneo, e più in particolare tra il massimo valore del campo magnetico nelle
24 ore ed il rischio, mentre indeboliscono l'ipotesi di una relazione col valore
medio del campo.>>, e che, quindi, pur non essendo ancora possibile formulare un
vero e proprio giudizio in termini di nesso causale tra esposizione a campi
magnetici ELF ed abortività, << tuttavia i dati certamente rafforzano l'ipotesi
di una possibile relazione, e giustificano la necessità di una adeguata
attenzione a questo problema>>.

Su questo punto occorre precisare che, quando la consulenza afferma che non si
può ancora formulare un giudizio in termini di nesso di causalità, significa che
non è stata affermata la certezza scientifica del nesso causale, come effetto
indiscutibilmente acclarato, secondo una successione fattuale invariabile. In
termini di causalità giuridica, peraltro, com'è noto, il concetto a cui fare
riferimento non è la causalità scientifica ma la causalità logica, che tiene
conto anche della possibilità, e di un apprezzabile grado di possibilità, e
degli altri elementi del convincimento.

Successivamente, la consulenza esamina gli effetti neurocomportamentali, le
patologie neurodegenerative e le patologie psichiatriche. Questa parte
dell'elaborato è particolarmente interessante ai fini sopra menzionati ai punti
3. e 4., in quanto vi si segnala che intensità compatibile con quelli generati da linee ed installazioni elettriche è
stata messa in relazione con la comparsa di diversi effetti a livello
neurocomportamentale>> in diversi studi; cioè, in altri termini, che i campi ELF
possono essere percepiti dall'uomo anche al di fuori di una esperienza
sensoriale classica, e che, pur non essendovi conclusioni definitive su questi
effetti, l'insieme di fenomeni oggetto di approfondimento è, di per sé,
significativo: si va dai sintomi depressivi alla cefalea, da alterazioni
neurocomportamentali e psichiatrici a problemi di memoria, da un'incidenza su
alcune patologie neurovegetative (principalmente Sclerosi Laterale Amiotrofica e
malattia di Alzheimer) ad un'accresciuta frequenza di suicidi. Viene poi fornita
una significativa tabella dei disturbi lamentati dalle persone che riferiscono
"ipersensibilità ai campi elettromagnetici" (e che riguardano principalmente i
sistemi nervoso e cardiovascolare e l'apparato cutaneo), che viene qui
riportata.


TABELLA 1 (da Gobba 2002)
DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA
"IPERSENSIBILITA' AI CAMPI ELETTROMAGNETICI"

* CASI SONO STATI SEGNALATI IN NUMEROSI PAESI EUROPEI, INCLUSA L'ITALIA, NEGLI
STATI UNITI ED IN ALCUNI PAESI ASIATICI;
* I SINTOMI VENGONO RIFERITI ALLA VICINANZA CON LINEE ELETTRICHE, VARIE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, APPARATI PER LE TRASMISSIONI, ECC.;
* NON SEMBRA AVERE PARTICOLARI PREDILEZIONI DI ETA'; PIU' SPESSO SONO
INTERESSATE PERSONE DI SESSO FEMMINILE, CON GRADO DI ISTRUZIONE MEDIO-ALTA, E
CON UNA BUONA ATTENZIONE ALLE PROPRIE CONDIZIONI DI SALUTE;
* I SINTOMI LAMENTATI PIU' DI FREQUENTE RISULTANO ESSERE:
1. ASTENIA ANCHE INTENSA, APATIA, DIFFICOLTÀ NELL'ELABORAZIONE DEL PENSIERO;
2. DISTURBI DEL SONNO O DEL RITMO SONNO-VEGLIA;
3. ASTENIA MUSCOLARE, SPECIE ALLE GAMBE

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